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Deleghe in materia di sicurezza

DELEGHE IN MATERIA DI SICUREZZA

Una recente sentenza della cassazione ha introdotto un requisito aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’Art.16 del D.Lgs.81/08 in merito alla delega del datore di lavoro sulla sicurezza.

L’Articolo 16 prevede i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Viene inoltre stabilito che tale delega debba essere adeguatamente e tempestivamente comunicata, e comunque essa non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in merito al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La sentenza della Cassazione dello scorso 11 marzo ha stabilito che il rispetto di tutti i requisiti riportati nell’articolo 16 non siano sufficienti, stabilisce che il delegante debba precisare i compiti antinfortunistici trasferiti al delegato, altrimenti verrebbe a mancare un parametro fondamentale per valutare l’adeguatezza delle risorse messe a disposizione del delegato.

 

12/04/2013
Lavoro

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