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Start up innovative

La Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha introdotto la nozione di “start-up innovativa”.

In particolare, le società in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 25, comma 2, della Legge n. 221, già costituite alla data del 17 dicembre 2012, sono considerate start-up innovative se entro il 17 febbraio 2013 presentano, in forma telematica, apposita Comunicazione Unica al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail, nonché depositano presso il Registro Imprese una dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti richiesti, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.

Si precisa che dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, le start-up innovative:

  • sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, ma non oltre il quarto anno di iscrizione;
  • possono, in caso di perdite che superino un terzo del capitale sociale, deliberare il rinvio alla riduzione del capitale sociale alla chiusura del successivo esercizio;
  • possono stipulare contratti di lavoro a termine della durata di 36 mesi, prolungabile di ulteriori 12 mesi, fino alla durata massima di 48 mesi, nonché sottoscriverli senza soluzione di continuità.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015 vengono, infine, previsti i seguenti incentivi:

  • dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19% della somma investita direttamente dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, purché investano prevalentemente in start-up innovative;
  • non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi dalle imprese start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, ovvero di altre società che investono prevalentemente in tali società.

(Fonte: LTA Advisory)

16/02/2013
Economia

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