Una circolare congiunta del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ha chiarito ufficialmente che i nuovi termini di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dal D.l.g.s. 192/2012 (entro 30 giorni come termine massimo se il contratto non prevede alcun termine, prorogabile fino a 60 giorni in determinati casi specifici), sono applicabili a tutti i settori produttivi, compresi i lavori pubblici.
Relativamente a questo comparto produttivo, esistevano infatti una serie di dubbi e questioni aperte, ma la circolare, fortemente voluta e sollecitata dagli operatori del settore, tra i più interessati dai ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, è intervenuta a risolvere ogni dubbio.
Secondo un’indagine condotta dall’Associazione nazionale costruttori edili, le imprese che realizzano lavori pubblici, sono pagate mediamente dopo otto mesi con punte che toccano anche i due anni. Una tra le cause maggiori di questi ritardi, secondo l’Associazione è dovuta dal “patto di stabilità interno” che limita fortemente le capacità di spesa degli enti locali.
L’applicazione del D.l.g.s. 192/2012 al settore dei lavori pubblici, ha comportato rilevanti modifiche al codice dei contratti, D.l.g.s 163/2006 e relative regole di attuazione ed esecuzione.
La nuova normativa stabilisce anche per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della prestazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura o dalla data della verifica della prestazione.
In quest’ultimo caso, la verifica della prestazione non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della prestazione.
(Fonte: LTA Advisory)